IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2000 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2001, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni capoluogo delle aree metropolitane individuate ai sensi dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, per fronteggiare l'eccezionale situazione riguardante le persone che versano in stato di poverta' estrema e che si trovano senza dimora, nelle more dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge recante disposizioni per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali; Sentito il Ministro per la solidarieta' sociale; Avvalendosi dei poteri di cui alla legge n. 225 del 1992 ed in deroga ad ogni contraria norma; D'intesa con il Ministro dell'interno delegato al coordinamento per la protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Per fronteggiare lo stato di emergenza derivante dalla grave situazione riguardante le persone che versano in stato di poverta' estrema e che si trovano senza dimora, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 2000 da destinarsi, con le modalita' di utilizzazione di cui all'art. 2, ad interventi di carattere straordinario aggiuntivi rispetto a quelli effettuati ai sensi della legislazione vigente. Al relativo onere si provvede, in deroga all'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a valere sulle disponibilita' finanziarie del Fondo per le politiche sociali per l'anno 2000 di cui all'unita' previsionale di base 21.1.3.1., capitolo 6050 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite direttamente, in deroga al disposto di cui all'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regola-mento di contabilita' generale dello Stato relative alle contabilita' speciali, ai commissari delegati di cui all'art. 2, su apposite contabilita' speciali di tesoreria.